A cura di Ilario Dellanoce e Stefano Casoni
Lo scorso anno ha segnato un cambio netto nell’evoluzione della disciplina fiscale del Terzo settore. Con la Comfort letter della Commissione europea e il decreto attuativo della riforma fiscale, il sistema italiano esce definitivamente dalla logica delle deroghe e delle soluzioni transitorie per approdare a un assetto organico, coerente e stabile. Si tratta di un cambiamento strutturale che riconosce al Terzo Settore una propria autonomia economica e giuridica.
Per la prima volta si delinea un sistema fiscale costruito su misura, capace di riflettere le peculiarità di un ecosistema che non può essere interpretato con le categorie tradizionali del mercato.
Il punto di partenza di questa trasformazione, quello del mancato possesso del reddito, è un principio destinato a incidere profondamente sull’intero impianto normativo. Gli Enti del Terzo Settore, pur generando risorse economiche, non possono appropriarsene. La legge impone infatti il reinvestimento degli eventuali avanzi nelle attività di interesse generale e stabilisce vincoli stringenti sulla destinazione del patrimonio e sulla distribuzione delle utilità.
Ne deriva che il reddito, pur esistente sotto il profilo economico, non è “posseduto” in senso giuridico. Questa caratteristica segna una distanza radicale rispetto all’impresa profit, nella quale il reddito è invece appropriabile e distribuibile. La conseguenza è rilevante: viene meno, almeno nella sua accezione tradizionale, la capacità contributiva su cui si fonda il sistema fiscale ordinario.
È proprio su questa base che si innesta uno dei passaggi più delicati del confronto con l’Unione europea. Per anni il regime fiscale del non profit italiano è stato oggetto di tensioni con il diritto comunitario, soprattutto in relazione alla disciplina degli Aiuti di Stato.
La Comfort letter del marzo 2025 interviene a sciogliere questo nodo, chiarendo che le misure fiscali previste per gli enti del Terzo settore non costituiscono aiuti di Stato. La motivazione è tutt’altro che formale: tali enti non possono essere assimilati alle imprese lucrative, poiché operano secondo logiche profondamente diverse e non perseguono il lucro soggettivo.
La Commissione distingue tra attività non economiche, attività economiche svolte nell’ambito di servizi di interesse generale e attività economiche in senso stretto, ma riconosce che il Terzo Settore si colloca in una dimensione intermedia che sfugge alla dicotomia tradizionale tra Stato e Mercato.
All’interno di questo quadro si inserisce una distinzione concettuale di grande rilievo per la lettura manageriale del fenomeno: quella tra profitto soggettivo e profitto oggettivo. Nel primo caso il risultato economico è finalizzato alla remunerazione del capitale e alla distribuzione agli investitori; nel secondo, invece, il surplus eventualmente generato resta vincolato a finalità sociali e non può essere appropriato.
Il Terzo settore può e deve quindi produrre valore economico, ma questo valore non si traduce in utilità privata. Si concilia così l’attività economica e l’assenza di finalità lucrative.
La nuova disciplina fiscale trova il suo fulcro operativo nell’articolo 79 del Codice del Terzo settore, che introduce un criterio innovativo per distinguere tra attività commerciali e non commerciali. Non è più sufficiente fare riferimento alla natura formale dell’ente o alle previsioni statutarie, ma occorre analizzare concretamente le modalità di svolgimento delle attività.
Un’attività di interesse generale mantiene la propria natura non commerciale se è svolta gratuitamente o se i corrispettivi richiesti non superano i costi effettivi, con una tolleranza limitata a un margine del 6% per un periodo non superiore a tre esercizi consecutivi. Il superamento stabile di questa soglia comporta la qualificazione commerciale dell’attività, con tutte le conseguenze fiscali del caso.
Questa impostazione attribuisce al bilancio un ruolo centrale. La determinazione dei costi effettivi, infatti, non è un’operazione meramente contabile, ma richiede una corretta imputazione dei costi diretti, indiretti e generali, oltre che una valutazione coerente delle diverse fonti di entrata.
Il confine tra attività commerciale e non commerciale diventa così una questione sostanziale, che implica competenze gestionali e strumenti di controllo sempre più sofisticati. In questo senso, la riforma spinge gli enti del Terzo settore verso un’evoluzione organizzativa che li avvicina, sotto il profilo gestionale, alle imprese, pur mantenendone la specificità.
Ulteriore innovazione è la valorizzazione dei cosiddetti “costi figurativi”, vale a dire tutti quei costi che fino ad oggi non trovavano valorizzazione economica e che invece ora possono esser adeguatamente valorizzati tenendo traccia delle metodologie di valorizzazione.
Qui potranno pertanto esser inseriti i costi figurativi generati dal lavoro dei volontari (quantificando le ore donate per il costo orario delle mansioni svolte) piuttosto che l’uso gratuito di locali o attrezzature. Tutto questo contribuirà ad abbassare il margine di redditività ma anche di valorizzare economicamente l’opera svolta dall’ETS.
Accanto a questi aspetti tecnici emerge una visione più ampia del rapporto tra fiscalità e valore sociale. Il sistema non si limita più a misurare la capacità contributiva, ma riconosce anche la funzione redistributiva svolta dagli enti del Terzo settore.
Si afferma così una logica che può essere definita di “fisco di restituzione”, nella quale le risorse non vengono tassate pienamente perché destinate stabilmente alla collettività. In questo senso, il Terzo settore non è soltanto destinatario di agevolazioni, ma diventa parte integrante della produzione di valore pubblico.
In questo ambito particolare importanza assume anche il Bilancio sociale, obbligatorio nella sua redazione annuale per Enti di grandi dimensioni (oltre il milione di euro di ricavi) ma in ogni caso strumento molto utile per evidenziare le attività dell’Ente verso i propri stakeholders.
La riforma introduce inoltre una serie di strumenti operativi che mirano a rendere il sistema più coerente e sostenibile. Vengono previsti regimi forfettari con coefficienti di redditività ridotti e soglie di accesso definite, che consentono di semplificare gli adempimenti per gli enti di minori dimensioni.
Si interviene poi sul passaggio tra regime commerciale e non commerciale, evitando effetti fiscali penalizzanti attraverso meccanismi di neutralizzazione delle plusvalenze. Un elemento di particolare rilievo riguarda le imprese sociali, per le quali viene riconosciuta la possibilità di escludere dalla base imponibile gli utili reinvestiti nelle attività istituzionali o destinati al rafforzamento patrimoniale, valorizzando così un modello imprenditoriale che opera all’interno dell’economia sociale.
Parallelamente si rafforza il sistema dei controlli, che assume una struttura multilivello. Accanto al ruolo delle autorità pubbliche, vengono coinvolte le reti associative e i centri di servizio per il volontariato, in un’ottica di responsabilizzazione e autocontrollo.
Questo modello riflette il principio di sussidiarietà e mira a garantire che l’accesso ai regimi di favore sia riservato agli enti che rispettano effettivamente i requisiti previsti dalla normativa.
Il nuovo assetto segna anche il superamento di molti regimi storici. A partire dal 2026 vengono abrogate o disapplicate discipline che per decenni hanno rappresentato il riferimento fiscale per il non profit, come il regime delle Onlus o alcune forme di tassazione agevolata generalizzata.
Il sistema che ne deriva è più selettivo, ma anche più coerente, perché fondato su criteri uniformi e allineati al contesto europeo.
Le implicazioni per il management sono significative. Il Terzo settore non può più essere considerato un ambito marginale o residuale, ma si configura come un vero e proprio spazio economico, caratterizzato da logiche proprie e da una crescente complessità gestionale.
La capacità di coniugare sostenibilità economica e finalità sociali diventa un elemento strategico, così come la gestione del rapporto tra attività commerciali e non commerciali. Anche la gestione di queste particolari strutture necessiterà sempre più di organizzazione e professionalità, andando ad attingere anche da strumenti in uso al mondo aziendale profit quali possono essere i BDS AICIM.
Allo stesso tempo, si aprono nuove opportunità legate allo sviluppo della finanza sociale, alle partnership pubblico-private (Co-programmazione e Co-progettazione) e ai modelli organizzativi ibridi.
In prospettiva, la riforma contribuisce a delineare un modello che si colloca tra Stato e Mercato, capace di integrare efficienza economica e finalità collettive.
Il reddito può essere prodotto, ma non appropriato; il profitto può esistere, ma non essere distribuito; l’attività economica può essere svolta, ma senza essere interamente governata dalle logiche di mercato.
È in questa tensione tra dimensione economica e missione sociale che si colloca il futuro del Terzo settore, sempre più destinato a rappresentare uno dei pilastri di un nuovo paradigma di sviluppo.







